SIM

SIM è una rete di associazioni e di enti giuridici che condividono gli obiettivi statutari di SIM e fondano la loro azione sui principi di LIBERTÀ, INDIPENDENZA, AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ secondo le regole dell’Etica e della Deontologia professionale.

Alcuni professionisti sanitari di queste associazioni si sono messi al servizio diretto di SIM: scopri il Consiglio Direttivo.

Associazione SIM

MISSION

Lo scopo di questa rete di associazioni di professionisti della salute è quello di creare occasioni di confronto libero e sereno adatto allo scambio di conoscenze medico-scientifiche e di cultura medica a 360°.

È giunto il momento di unirci e collaborare per far emergere le migliori opportunità volte a valorizzare l’Arte della Medicina come bene collettivo e personale.

Siamo pronti per far convergere tutte le forze e risorse sinergiche, superando la pressione e gli obblighi istituzionalizzati dei protocolli ufficiali, e del pensiero unico, costruiti sull’indecoroso rapporto degli gli interessi economici tra aziende farmaceutiche e Istituzioni.

Indignati dalla narrazione psico-mediatico-pandemica, che ha sistematicamente calpestato lo spirito e i processi del metodo scientifico, il rispetto della libertà di espressione e dei principi di libertà di cura e di terapia, vogliamo riaffermare l’approccio sistemico, cooperativo, multidisciplinare e personalizzato, valorizzando la funzione originaria della relazione di aiuto.

La Medicina che sosteniamo si basa sul codice deontologico della professione e quindi deve essere prima di tutto preventiva, predittiva, potenziativa, partecipata e integrata.

In questi tempi di deriva autoritaria, ricattatoria e liberticida della politica sanitaria, vogliamo rispondere con l’avvio di un processo di democratizzazione di accesso alle conoscenze, di uno scambio fruttuoso interdisciplinare per contribuire alla crescita in consapevolezza di chi presta il servizio e di chi lo riceve.

L’intento è quello di creare una coscienza collettiva avvicinandoci a quell’idea di salute che mira a ridare dignità alla persona che soffre e consentire l’opportunità di accesso alla migliore manifestazione di se stessi.

Siamo consapevoli che non sarà un percorso facile né veloce, ma le potenzialità che intravediamo, anche nel nostro Bel Paese, sono numerose e ricche di risorse rimaste troppo a lungo latenti.

Questo processo che iniziamo oggi vuole dare a tutti noi la possibilità di vivere e lavorare in un contesto di Pace, Solidarietà ed Unione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO

Incontra il nostro gruppo direzionale che coordina le numerose attività di SIM

Dr Luigi Monsellato Presidente SIM

Dr. Luigi Monsellato

Presidente

Medico-chirurgo specializzato in Ortopedia e Traumatologia, Psicologo e Psicoterapeuta

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Breve Profilo

Negli anni ’80 la sua conoscenza clinica e la sua attività professionale si amplia ancora grazie allo studio delle seguenti discipline:

  • Medicine Bioterapiche,
  • Agopuntura
  • Omotossicologia
  • Biocibernetica
  • Kinesiologia
  • Omeopatia
  • Fisica Quantistica
  • Tecniche psicologiche (Gestalt, bioenergetica, PNL, ecc.)

Docente in diversi corsi di formazione promossi da Istituti privati ma anche universitari; partecipa a lavori sperimentali scientifici e collabora con riviste specializzate in questi settori della medicina
scrivendo numerosi articoli.
Consigliere dell'Associazione scientifico-culturale Olos, che si occupa dell'essere umano e della formazione dei Counselors.

Ha scritto diversi libri, sia divulgativi che scientifici, tra i più recenti “Le sette spirali.
Studio sui centri energetici e la kundalini”, “L’infiammazione: il calore dell’evoluzione”, “La Benattia e l’Omeosinergia. La vera storia”, "I virus: figli di un Dio minore", "Epigenetica relazionale. Come guarire senza medicine".

Dr. Raimondo Pische SIM

Dr. Raimondo Pische

Vicepresidente e responsabile relazioni istituzionali

Medico Chirurgo specializzato in Odontostomatologia

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Breve Profilo

Formazione post-universitaria:

  • Corso biennale di Medicina Funzionale e Biorisonanza
  • Corso triennale di Omeopatia, Omotossicologia e Discipline Integrate

Libero Professionista nello Studio di Odontoiatria Raimondo Pische.

Direttore Sanitario e Scientifico della Clinica “Sorriso e Salute”.

Presidente e Fondatore “AIOB” - Accademia Internazionale di Odontoiatria Biologica.

Fondatore e Direttore di “La prima Clinica Italiana dell’Amalgama”.

Membro del direttivo dell’Accademia culturale e scientifica WASBOM – World Alliance for Systemic and Biological Oral Medicine.

Ha pubblicato “Il Tao del Sorriso - dal veleno in bocca al benessere dell’anima” e “Medicina Odontoiatrica Biologica e Sistemica: la seconda opportunità”

Dr. Vincenzo Simonetti SIM

Dr. Vincenzo Simonetti

Responsabile del Dipartimento Tesoreria e Sostenibilità

Medico Chirurgo, Specializzato in Chirurgia Generale

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Breve Profilo

Membro dell’Associazione Italiana di Medicina Funzionale, dal 1990 pratica terapia nutrizionale, utilizzando il mineralogramma "S-Drive".

Pratica Ozonoterapia sia nelle varie indicazioni estetiche, che nelle patologie ortopediche, vascolari e neurologiche, dal 1994.

Membro del direttivo nazionale della SIOOT - Società Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia. Referente ASOO - Associazione Sostenitori Ossigeno Ozono e SIOOT per la Regione Piemonte.

Docente nel Master in Ozonoterapia.

Socio fondatore e past-president dell’Associazione K.A.O.S. Onlus – Chelazione, alimentazione, ozonoterapia e stili di vita.

Avv. Andrea Montanari

Avv. Andrea Montanari

Responsabile Dipartimento Legale

Coordinatore Comitato Giuridico Scientifico (CGS)

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Breve Profilo

Founder and Senior partner MC Studio legale associato.

Avvocato civilista e docente in materia di diritto civile e amministrativo in master e corsi post universitari
(diritto sanitario e responsabilità sanitaria, diritto degli enti di terzo settore e degli enti religiosi, diritti umani fondamentali)
Cofondatore, presidente cda e responsabile progetti benefit di LAETA Consulting Benefit corporation srl società benefit di consulenza multidisciplinare e strategica alle imprese profit e non profit, Bologna.
Cofondatore e presidente cda di EUNOMIS, Associazione di avvocati, sanitari e liberi cittadini per la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà inviolabili dell’essere umano; coordinatore del Gruppo giuridico JUS EUNOMIS, Bologna.
Cofondatore e Vicepresidente di APPRODO SICURO, A.P.S. per il sostegno al lavoro delle persone fragili facente parte del network INSIEME PER IL LAVORO, Bologna.
Membro del Gruppo giuridico della Consulta Nazionale del CNEC e membro del Gruppo gestionale ristretto della Consulta Nazionale del CNEC, Roma.
Formatore accreditato USMI CISM Emilia-Romagna e Triveneto.
Probiviro e socio onorario di Dicentra APS

Dr. Claudio Pagliara SIM

Dr. Claudio Pagliara

Responsabile del Comitato Scientifico e Ricerca

Medico Chirurgo specializzato in Oncologia

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Breve Profilo

Ricercatore indipendente.

Presidente e fondatore de “La Medicina Olistica Nazionale”.

Ha svolto attività di ricerca con La Fondazione Europea di Oncologia e Scienze Ambientali “B. Ramazzini”, finalizzata alla realizzazione di alcuni registri tumori.

Ha svolto, come “MMG” (medico di medicina generale), attività di ricerca per l’Istituto Mario Negri.

Ha pubblicato tre libri scientifici-divulgativi di notevole successo: “La via della guarigione” (pubblicato anche in inglese); “L’amore è la medicina più potente“ (pubblicato anche in francese e spagnolo); “La Salute con l’Acqua".

Dr. Paolo Zavarella SIM

Dr. Paolo Zavarella

Responsabile del Dipartimento Formazione e Corsi ECM

Medico Chirurgo specializzato in Odontostomatologia

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Breve Profilo

Ulteriori specializzazioni in:

  • Osteopatia
  • Posturologia
  • Gnatologia
  • Osteopatia craniale
  • Ritmi biologici involontari
  • Esperto in Medicina Forestale

Docente e relatore in Congressi, Corsi di formazione e Master Universitari.

Svolge la propria attività clinica in Roma.

Dedica gran parte del proprio tempo alla ricerca, all’insegnamento e all’implementazione dei metodi bio-naturali di Promozione della Salute in Medicina Clinica Integrata.

Presidente e fondatore del Provider ECM A.I.R.O.P., Presidente di A.I.Me.F (Associazione Italiana Medicina Forestale), Direttore dell’Istituto di Formazione EDUCAM, ideatore del Metodo Permasalute®.

Tra le sue pubblicazioni: “Le asimmetrie occluso – posturali” opera in tre volumi, “Il manifesto della Medicina forestale”, “Il manifesto dell’Osteopatia”, “Il manifesto dell’Osteopatia Vegetale”.

Simona Fantini Comunnicazione SIM

Dr.ssa Simona Fantini

Responsabile Dipartimenti Comunicazione

Presidente OMEOS Associazione di Omeosinergia

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Breve Profilo

Simona Fantini è Informatrice medica, Naturopata ad Indirizzo Omeosinergetico e, da più di vent’anni, organizzatrice di Scuole, Corsi ed eventi nell’ambito della Medicina integrata e dell’alimentazione clinica.

Docente all’Accademia di Omeosinergia, della quale è tra i fondatori, perchè da sempre impegnata nella divulgazione del messaggio della Filosofia e della Medicina Omeosinergetica.

E' anche Presidente dell'Associazione di Omeosinergia (OMEOS) che è tra le fondatrici di SIM.

Dr. Giuseppina Pace SIM

Dr.ssa Giuseppa Maria Pace

Responsabile Dipartimento Segreteria Organizzativa

Infermiere Senior

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Breve Profilo

Formazione post universitaria: Master in Organizzazione e Coordinamento Assistenza infermieristica presso UNITO 2010.

Esperto in infezioni ospedaliere .

Docente, formatore, progettista corsi ECM .

Ideatore delle iniziative durante la prima pandemia Covid-19 di “Pronto, telefono a casa” e “Un giornale al giorno toglie il medico di torno” – Novara marzo – maggio 2020.

Presidente fondatore ETS Istanza Diritti Umani Piemonte, Liguria&Val d’Aosta - APS.

Progettista programma didattico-educativo parentale integrato a sostegno dell’istruzione parentale e coordinatore della comunità educante “La scuola che non c’è!”.

Nel gruppo dei progettisti del programma “Il telefono della salute”.

Dr. Maria-Grazia Olivieri SIM

Dr.ssa Mariagrazia Oliveri

Responsabile del Dipartimento Relazioni con la Rete SIM

Medico Chirurgo specializzato in Fisiatria

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Breve Profilo

Medico esperto in Agopuntura secondo la Medicina Tradizionale Cinese - Posturologia con attestato italiano di Posturologia C.I.E.S., College International d'Etude de la Static, Master di II livello in Idrologia Medica e Medicina Termale dell'Università di Pavia.

Co-responsabile e docente della Scuola di Naturopatia di Segnale.

Coordinatore A.M.P.A.S. Regione Liguria.

Mandala SIM

MANDALA

Per descrivere la nostra organizzazione abbiamo scelto un mandala, un diagramma che rappresenta il nostro mondo interno e le connessioni tra le varie aree di interesse e di studio e l’universo esterno.

Il MANDALA della SIM rappresenta il Modello Organizzativo Sistemico della nostra Associazione di II Livello e prende spunto dal pattern di progettazione applicato in Permacultura e definito “Zonazione”.

Le “Zone” sono le aree di interesse in cui la Mission del Gruppo invita ad impegnarsi con le maggiori risorse umane, strumentali e del tempo dedicato.

STATUTO

I punti cardine del nuovo statuto di SIM:

  • SIM QUALE ASSOCIAZIONE DI II LIVELLO: Il carisma fondazionale e l’innovazione al servizio della missione
  • SIM QUALE ENTE DEL TERZO SETTORE: Evoluzione e opportunità della trasmigrazione al RUNTS e dell’acquisizione dello status di «ETS»
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ART.1 Denominazione, sede, durata e logo

  1. È costituita ai sensi del Codice civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 così come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 l’Associazione denominata "Società ITALIANA di MEDICINA", siglabile in breve SlM, con sede legale in Italia, a Bologna, via Dante, 34, operante senza fini di lucro. Dopo l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) alla denominazione di cui sopra sarà aggiunto l’acronimo “ETS” (Ente Terzo Settore).
  2. SIM è una Associazione non riconosciuta di II livello, un’Associazione di Associazioni riconosciute e non e di altri Enti giuridici, di Associazioni sanitarie o Enti sanitari, di sanitari e/o partecipate e/o composte da sanitari, quindi una UNIONE di Associazioni e altri Enti giuridici “a vocazione e/o indirizzo sanitario” intesa a costruire una grande Comunità, la cui azione e pensiero sia ispirata ai principi contenuti nel Giuramento di IPPOCRATE e ad una concezione Etica e indipendente dell'ARS MEDICA.
  3. Quanto alla sede legale, eventuali cambi di indirizzo all’interno del medesimo Comune non comportano necessariamente modifiche al presente Statuto. Il Consiglio Direttivo può quindi modificare la sede, seppur all’interno del medesimo Comune, e può istituire sedi secondarie, succursali e rappresentanze anche altrove distaccamenti territoriali e/o domicili (extranazionali, regionali, provinciali e comunali), senza che ciò costituisca modifica del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo può anche stabilire che le spese delle eventuali sedi territoriali siano a carico dei relativi responsabili e/o referenti designati da espressa delega.
  4. SIM è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato. L’associazione opera senza fini di lucro ed ha durata fino al 2071 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.
  5. Le Associazioni e gli Enti aderenti a SIM fondano la loro azione sui principi di LIBERTà, INDIPENDENZA, AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ secondo le regole dell’Etica e della Deontologia professionale, senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura, che possano potenzialmente influenzare le scelte sanitarie o orientare la Ricerca Medica.
  6. Ai sensi e agli effetti della legislazione vigente, l'Associazione si configura quale "Associazione non riconosciuta" di carattere culturale, scientifico e operativo ed è disciplinata dagli artt. 36 e segg. del Codice civile nonché dal presente Statuto e dalle norme in materia di Terzo Settore del CTS (Codice Terzo Settore) ex D.lgs. 117/2017 e dalle altre norme di riferimento al settore associazionistico, in quanto applicabili.
    Comunque, fino all’ingresso e iscrizione definitiva nel RUNTS si applicheranno alla presente Associazione le norme previgenti.
  7. Il requisito dell’iscrizione al RUNTS, si intenderà soddisfatto da parte dell’Associazione, attraverso la sua iscrizione al Registro delle associazioni e persone giuridiche competente per territorio in base alla sede legale dell’Associazione. L’ Associazione ha assunto, oltre al nome sopraindicato, un segno distintivo denominativo e figurativo che potrà utilizzare e già utilizza nelle comunicazioni formali e/o rivolte al pubblico e sul proprio sito web e/o blog e/o social network e/o canale Telegram e/o in ogni futura forma di comunicazione di prossima invenzione. L’uso del predetto segno distintivo è protetto dalle norme nazionali ed internazionali vigenti in materia di segni distintivi registrati e/o non registrati e non ne è consentito l’uso a terzi non espressamente autorizzati per iscritto e con le dovute formalità di legge dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, in persona del suo Presidente.

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ART.2 Scopo e oggetto sociale; attività di interesse generale e attività secondarie e strumentali

2.1 SIM persegue, senza alcun fine di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati o di terzi ai sensi dell’art. 5 del D. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D. Lgs 3 agosto 2017 n. 105 finalizzate a:

  • salvaguardia e affermazione dei principi fondamentali che stabiliscono il diritto naturale inviolabile di ogni essere vivente alla:
  • a) difesa della dignità e delle libertà della persona umana, della Salute e della Integrità del proprio corpo, principi tutti contenuti nella Costituzione Repubblicana (in particolare dall’art.32), nella Dichiarazione universale dei diritti umani (ONU, 1948), nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e primo Protocollo (CEDU, Roma 1950-Parigi 1952), nella Carta di Ottawa (WHO 1986), nella Convenzione europea per la protezione dei diritti dell’uomo e delle dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina (Oviedo 1997), nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Nizza 2000) e nel Codice di Norimberga;
  • b) libertà di espressione;
  • c) libertà di scelta di cura;
  • d) contrasto ad ogni forma di conflitto d'interessi;
  • e) garanzia e tutela dell’autonomia professionale, dell’etica e della libertà di cura, del diritto al lavoro e allo svolgimento della professione di tutti i medici e i professionisti sanitari, affinché possano operare, con dignità, libertà e in scienza e coscienza, lontano da ingerenze legate a logiche di profitto o condizionamenti politici o di altra natura.

2.2 SIM promuove una Medicina come ARS MEDICA, funzionale al mantenimento o al ripristino della SALUTE, intesa in senso pieno: fisico, psichico, bio-psicosociale, energetico e spirituale. La Medicina è sia una Arte, sia una Scienza perché per garantire la salute sono indispensabili personalizzazione, creatività, intuizione, amore, ma anche conoscenze, competenze, esperienze e metodo scientifico.

Questa ARS MEDICA deve essere basata su 6 (sei) azioni fondamentali:

  1. PREVENTIVA che promuove comportamenti sani e screening delle malattie e che adotta misure per minimizzare il rischio che si sviluppino malattie, eventualmente diagnosticare le patologie cliniche e i disturbi prima che insorgano sintomi o eventuali complicanze, fino al raggiungimento di una salute ottimale.
  2. PREDITTIVA con l'obiettivo di individuare i fattori di rischio genetici, famigliari, ambientali, individuali.
  3. PERSONALIZZATA che riconosce la grande complessità biologica degli esseri umani e quindi non considera solo la malattia, ma si focalizza sulle specificità dell'individuo malato.
  4. PARTECIPATA: che non delega al tecnico terapeuta la gestione della salute o della malattia. Il rapporto terapeuta-paziente diventa paritario, basato sul confronto e sulla condivisione delle decisioni; con l'utilizzo razionale del CONSENSO INFORMATO, consapevole, libero e incondizionato, il medico e/o il professionista sanitario in genere creerà un rapporto con il proprio assistito capace di stimolare il confronto e la condivisione delle scelte terapeutiche.
  5. PLENARIA: olistica, globale, integrata. Ogni conoscenza medica presenta un suo valore terapeutico e crediamo sia etico e salutare per il paziente iniziare ogni cura con il ripristinare l'equilibrio omeostatico e metabolico, a partire da modalità terapeutiche non invasive.
  6. POTENZIATIVA: una Medicina che implementi le risorse dell’organismo, attivi le capacità di autoguarigione insite in ogni essere vivente e promuova la Salute.

2.3 SlM, a beneficio degli associati e dei terzi in genere, sviluppa le seguenti attività, nel rispetto della piena libertà e dignità degli associati, per conseguire l’oggetto sociale e per la piena realizzazione del medesimo a tutela, ed a miglior conoscenza, dei principi e diritti sopra enunciati. SIM può e vuole rappresentare i principi etici e gli interessi morali ed economici, il prestigio e il rispetto della professione medica e di tutte le altre professioni sanitarie, nonché i principi della buona Medicina e i valori scientifici e i diritti e le libertà inviolabili, soprattutto in ambito sanitario, e in tal modo intende:

  • a) promuovere iniziative di qualsiasi tipo, nei confronti delle Istituzioni politiche ed amministrative e delle Autorità giurisdizionali tutte, nazionali ed internazionali, volte alla tutela ed alla salvaguardia dei suddetti principi nonché degli interessi e dei diritti dei sanitari e dei pazienti, della salute pubblica, al miglioramento dell’organizzazione sanitaria pubblica e privata, nonché al miglioramento delle cure sanitarie, domiciliari ed ospedaliere ed alla loro diffusione, nonché alla riaffermazione degli inalienabili ed irrinunziabili diritti fondamentali della persona, tra cui figura il diritto alla salute, all’autodeterminazione ed alla libertà di scelta e di cura, come sanciti dai Trattati, dalle Convenzioni e dalle Carte internazionali, dalla Costituzione della Repubblica italiana, dall’attuale Codice deontologico medico nazionale e dal Comitato nazionale di Bioetica;
  • b) promuovere attività varie di partecipazione alla vita politica del Paese e dell’Unione Europea, di redazione di programmi generali o specifici per la soluzione di problemi e per il rispetto dei diritti fondamentali enunciati, con ogni mezzo legale, anche con referendum popolari e/o consultivi e/o proposte di legge di iniziativa popolare, anche in tema di cure ed organizzazione sanitaria e con riferimento alla medicina territoriale, nonché con riferimento alle politiche economiche e sociali, con l’obiettivo primario di tutelare la vita e l’integrità psico fisica delle persone, la loro salute e la loro condizione economica e sociale;
  • c) inoltre, anche promuovere direttamente azioni legali e/o sostenere in ogni modo e/o patrocinare azioni legali collettive e/o individuali, amministrative e giudiziarie, civili e penali e altre, dinanzi alle Autorità giurisdizionali e amministrative tutte, nazionali, europee e internazionali, a tutela di legittimi interessi generali e di diritti soggettivi diffusi meritevoli di cautela dei propri associati e non, in particolare nel campo dei diritti fondamentali e delle libertà inviolabili dell’essere umano, nessuno escluso, e in primis del diritto alla salute e dei diritti in ambito sanitario della persona e dei diritti tutti del professionista sanitario, compreso il diritto al lavoro e al sostentamento proprio e della propria famiglia;
  • d) promuovere convegni, seminari, manifestazioni culturali, corsi di formazione e scuole nonché attività culturali, ricreative e aggregative di qualsiasi natura con finalità educativa, didattica e di ricerca e documentazione scientifica e statistica con riguardo ai principi sopra enunciati;
  • e) costituire comitati scientifici, sanitari e giuridico scientifici in ambito sanitario, e organizzare centri di ricerca e documentazione scientifica, curando pubblicazioni editoriali di contenuto culturale, scientifico e sociale, effettuando divulgazione scientifica e culturale attraverso libri, riviste e/o con ogni altro mezzo di comunicazione al pubblico;
  • f) partecipare a bandi e concorsi per attività diretta di ricerca scientifica;
  • g) intraprendere ogni iniziativa atta a sensibilizzare la società e l’opinione pubblica sui principi e sui diritti alla cui tutela e promozione è rivolta l’attività dell'associazione;
  • h) svolgere con ogni mezzo lecito, anche con raccolte fondi dedicate o campagne promozionali, attività di beneficenza e sostegno, anche a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di liberalità in denaro, beni o servizi ad ausilio di persone e/o comunità svantaggiate, associate e non associate, o a sostegno di azioni legali individuali e/o collettive e/o informative e/o mediatiche a tutela dei principi dichiarati da SIM e riportati nel presente atto, nonché dei diritti e delle libertà fondamentali dell’essere umano, soprattutto in ambito sanitario.

In particolare, per il raggiungimento degli scopi perseguiti, l’Associazione esercita in via prevalente le seguenti attività di interesse generale (art. 5, primo comma, CTS, si riportano qui le attività di cui alle lettere b), c), d), e), g), h), i), k), l), m), n), o), p), q), u),v),w) della predetta norma):

  • b) interventi e prestazioni sanitarie;
  • c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  • d)educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281);
  • g) formazione universitaria e post-universitaria;
  • h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  • m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
  • n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
  • o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
  • p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
  • q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  • u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  • v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
  • w)promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2.4 L’Associazione potrà inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e/o strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore.

Tali attività saranno deliberate dall’organo direttivo e saranno presentate e illustrate annualmente all’Assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio e/o del rendiconto.

Le predette attività diverse, per quanto secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, e quelle comunque ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla legge.

In particolare, l'Associazione, in relazione sempre alle attività diverse, potrà:

  • svolgere ogni attività strumentale alle finalità istituzionali, anche a carattere oneroso, purché utile o necessaria allo scopo, sia operando direttamente sia attraverso la sottoscrizione di accordi con terzi; in particolare potrà curare la pubblicazione di periodici e l’organizzazione di seminari e corsi di formazione, soprattutto in ambito sanitario e di diritto sanitario e della salute, anche mediante supporti informatici e da remoto, in network tra i propri associati e con beneficiari i propri associati e i terzi in genere, il tutto nel rispetto delle normative vigenti in materia;
  • assumere partecipazioni in altri enti, organismi e società con finalità anche indirettamente analoghe alla propria, nonché costituire o promuovere la formazione e lo sviluppo di società, fondazioni o altre istituzioni comunque utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi scientifici e culturali e dell'amministrazione del proprio patrimonio.

2.5 L’Associazione, per il perseguimento dei fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività dei soci, prestate in forma volontaria, libera e gratuita, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

L’Associazione, in caso di necessità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci che potranno essere retribuiti nei limiti e nelle forma di legge, dietro presentazione di regolare documentazione fiscale, fermo restando che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

Per promuovere verso i cittadini la cultura della gratuità e del dono e favorire esperienze concrete della pratica del volontariato, in occasione di manifestazioni o specifiche iniziative o progetti afferenti agli scopi statutari dell’Associazione, la stessa potrà, per quell’evento o progetto, avvalersi di attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate all’Associazione stessa, purché debitamente assicurate.

A tal fine verrà istituito uno specifico registro dei volontari singoli che, pur non aderendo e/o non potendo aderire necessariamente all’Associazione per legge e/o per statuto, intendano contribuire con la loro attività, in forma libera e gratuita, alla realizzazione di iniziative a carattere civico e solidaristico.

Il Consiglio Direttivo delibera preventivamente e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo prevedendo i limiti e le modalità dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai soci o da persone che hanno operato a titolo volontario per l'Associazione nell'ambito delle attività istituzionali.

I soci e i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D. Lgs 117/2017.

In ogni caso, l’Associazione si avvale di volontari nel pieno rispetto della libertà e della dignità di tutti, dei propri soci e iscritti e/ sostenitori e/o semplici volontari, ispirandosi ai principi universali di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, sanitario e culturale, di razza e di sesso.

2.6 Quanto, infine, all’assenza di fine di lucro, SIM vieta la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

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ART. 3 Soci fondatori e ordinari. Aderenti persone fisiche e/o giuridiche: onorari e sostenitori, non soci. Rappresentanza legale e deleghe nelle attività e nella vita associativa (in generale). Ammissione dei soci ordinari e quote associative.

3.1 Possono far parte a vario titolo dell’Associazione SIM tutti i soggetti, che decidono di perseguire e sostenere lo scopo dell’Associazione e di aderire e condividere il suo statuto. Trattandosi di Associazione di II livello cd. “pura”, possono peraltro essere soci di SIM le sole persone giuridiche private, quali Associazioni riconosciute e non ed altri Enti giuridici di qualsiasi natura, riconosciuti e non, sia senza scopo di lucro che con scopo di lucro (quindi anche Enti e Società professionali e/o commerciali), sempre che sia rispettata la condizione soggettiva irrinunziabile di cui al successivo articolo 3.2.

I soci hanno gli stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’Associazione si propone.

Il numero dei soci è illimitato.

Sono pertanto membri dell’Associazione i soci fondatori Persone giuridiche e tutte le Persone giuridiche, come sopra definite, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione, che intendano contribuire operativamente, economicamente e scientificamente alla realizzazione degli stessi ed accettino preventivamente le regole associative adottate nel presente statuto e, anche successivamente, attraverso i regolamenti dell’Associazione, che presentino domanda di ammissione avendone i requisiti e che siano accolte e iscritte nel libro soci a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3.2 Le Associazioni e/o Enti giuridici definiti dagli articoli 1.2 e 3.1. che vogliano associarsi a SIM dovranno inoltre avere come soci, sia al momento della presentazione della domanda di ammissione, sia anche in seguito comunque e sempre, almeno uno o più professionisti della Sanità (medici, psicologi, infermieri, veterinari, odontoiatri, biologi, ecc…) pena la perdita del requisito soggettivo di partecipazione e permanenza con il dovere di recesso o, comunque, l’obbligatoria esclusione da SIM. È consentito che le Associazioni non siano costituite da soli operatori sanitari, avendo fra i soci eventuali altre figure non sanitarie, purché tali Associazioni siano dotate di statuti contenenti principi e scopi associativi non in aperto contrasto con i principi fondamentali e gli scopi statutari di SIM.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali o sanitarie, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’Associazione SIM, salvo che l’ente aspirante associato non aderisca preventivamente alle finalità ed alle regole associative oppure abbia e/o svolga attività direttamente e/o indirettamente in conflitto di interessi con le finalità, lo scopo e le attività di SIM e/o abbia compiuto in precedenza, direttamente o indirettamente attraverso l’operato di suoi membri, atti contro e/o comunque contrari all’Associazione SIM ed alle sue finalità e scopi e/o contro ai suoi organi rappresentativi.

3.3 I Soci di SIM, in quanto Associazione di II livello, possono essere:

  • a) Soci Fondatori: le Associazioni e/o Enti che hanno sottoscritto l’atto costitutivo o che hanno promosso comunque la costituzione dell’Associazione seppur non presenti alla sottoscrizione dell’atto costitutivo ma in esso espressamente indicate o ai quali la prima assemblea successiva, convocata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta e su proposta del Presidente, attribuisca tale qualifica.
    Essi non godono di nessuna particolare prerogativa, tranne che nel caso della quota riservata ad essi in sede elettiva dell’organo direttivo e partecipativa del medesimo come previsto al successivo articolo 7.2, costituiscono il fondo dotazionale iniziale dell’Associazione e sono comunque tenuti a versare la quota annuale associativa come tutti soci ordinari, godendo dei medesimi diritti e assumendo i medesimi doveri di questi ultimi.
  • b) Soci Ordinari: le Associazioni e/o Enti che chiedono di divenire soci dell’Associazione e prestano, dopo la loro ammissione, un’attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versano una specifica quota determinata dal Consiglio Direttivo come annuale ordinaria; in casi eccezionali, potrà essere richiesta una quota straordinaria in caso di particolari necessità economico finanziarie dell’Associazione, ravvisate dal Consiglio ed approvate dall’assemblea a maggioranza assoluta dei presenti.

3.4 Possono aderire all’Associazione, ma non hanno lo status di socio:

  • a) Onorari o Benemeriti (non soci): le persone fisiche e/o giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione e/o della comunità e/o di terzi, o che si siano distinti in difesa dei principi etici e valoriali che essa sostiene, possono aderire e/o comunque partecipare alla vita associativa e/o collaborare con SIM.
    Essi sono designati dal Consiglio Direttivo e ammessi, come aderenti onorari o benemeriti non soci, previa loro apposita domanda.
    Non essendo soci, non hanno peraltro i diritti e obblighi tipici e riservati per legge e per statuto al socio, non versano quote associative e non hanno diritti di partecipazione assembleare, di voto, di accesso agli atti e di controllo e di eleggibilità a membro del Consiglio Direttivo.
    Possono essere estromessi, e lo status di onorario revocato dal Consiglio Direttivo, nei casi di esclusione per gravi motivi previsti dalla legge e/o dal presente statuto, in quanto applicabili.
  • b) Sostenitori (non soci): SIM è una Associazione di II livello cd. “pura”, cioè una Associazione di Associazioni ed Enti, ma è anche una Associazione aperta alla società civile. Pertanto, le persone fisiche o giuridiche che, non avendo lo status e/o le caratteristiche per l’ammissione come soci e/o comunque non essendo e/o non potendo essere a tutti gli effetti soci, sostengano e/o vogliano sostenere l’Associazione nel perseguimento degli obiettivi statutari e/o nelle sue attività, con il conferimento di proprie risorse umane e/o economico-finanziarie, anche attraverso attività di volontariato e/o erogazioni in denaro o di altra natura, potranno essere ammesse come sostenitori (non soci).
    I sostenitori sono ammessi dal Consiglio Direttivo previa loro apposita domanda, non hanno i diritti e obblighi tipici e riservati per legge e per statuto al socio, non versano quote associative e non hanno diritti di partecipazione assembleare, di voto, di accesso agli atti e di controllo (quivi possono essere pattuite specifiche deroghe con concessione del diritto di accesso ad alcuni atti e documenti in ragione del ruolo particolare e della caratura del sostenitore-finanziatore), di eleggibilità a membro del Consiglio Direttivo; non sono peraltro esonerati dal sostegno che garantiscono o hanno garantito a SIM e per questo partecipano alla vita dell’Associazione, pena la loro esclusione e/o revoca dello status di sostenitore secondo i principi e le modalità formulati dal presente statuto e nei casi in esso previsti per l’esclusione del socio e/o per quelli similmente previsti dalla legge, in quanto applicabili.

3.5 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente nella quale l’istante, quale rappresentante legale dell’Associazione o Ente, dovrà specificare le proprie complete generalità e quelle dell’Ente rappresentato, la data della delibera del proprio organo amministrativo che lo autorizza a presentare la domanda, dovrà aderire allo statuto ed ai regolamenti interni, dovrà allegare il proprio statuto per la verifica della non contrarietà del medesimo ai principi e agli scopi statutari di SIM, dichiarare (se aspirante socio ordinario) il numero e la qualifica professionale dei propri iscritti onde determinare quanti professionisti sanitari ne facciano parte, dovrà impegnarsi (sempre se aspirante socio ordinario) al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo; inoltre dovrà indicare specificatamente se chiede l’ammissione come socio oppure se intende aderire e/o essere designato come semplice sostenitore e/o onorario.

Il Consiglio Direttivo provvederà ad esaminare la domanda e comunicherà entro 30 (trenta) giorni all’istante, anche a mezzo posta elettronica, l’esito della decisione adottata con votazione a maggioranza; in caso di rigetto la decisione dovrà essere motivata.

L’eventuale affiliazione diventerà effettiva solo dopo l’avvenuta iscrizione, per l’anno in corso, del nuovo associato nel libro soci dell’associazione; per onorari e sostenitori sarà invece inserito in apposito elenco separato dal libro soci.

Coloro che hanno proposto la domanda come soci possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla loro istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri (se istituito) e/o comunque l’assemblea, la quale delibera sulle domande di ammissione a socio non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

Sostenitori e onorari istanti, in quanto non soci, non hanno diritto di ricorso, per legge e per statuto, a nessuna forma di impugnazione della eventuale decisione di non ammissione e/o non designazione.

3.6 Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto, la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, e cioè a tempo determinato.

3.7 Le Associazioni e gli Enti, in quanto persone giuridiche, partecipano alla vita e agli atti propri e dell’Associazione SIM nella persona del loro rappresentante legale e/o di uno o più loro rappresentanti formalmente designati con delega scritta comunicata al Consiglio Direttivo e per esso al suo Presidente.

3.8 Ciascun socio fondatore (al netto della quota di fondo dotazionale versata nell’anno della costituzione, in quanto assorbente la quota annuale relativa al primo esercizio di attività di SIM) e/o ordinario deve invece corrispondere ogni anno (intendendosi per ogni anno ogni esercizio annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre) all’Associazione la quota associativa annuale determinata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo in apposita delibera, e ciò entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione.

Per i rinnovi annuali, invece, la quota associativa è versata all’Associazione entro il 28 febbraio di ogni anno, previa comunicazione a cura del Consiglio Direttivo via e-mail senza particolari formalità dell’entità della quota annualmente deliberata; ciò salvo diverso termine deliberato e comunicato dal Consiglio Direttivo ai soci.

Per i casi di mancato versamento della quota in termini e relative conseguenze e sanzioni, si vedano i successivi artt. 4, 6, 7 e 17.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile neppure parzialmente.

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Art. 4 - Diritti e doveri dei soci. Soci e non soci collaboratori e volontari. Cause di esclusione del socio.

4.1 Tutti i soci (così come gli affiliati onorari e sostenitori non soci, salvo quanto previsto dall’ultimo capoverso del presente articolo), hanno diritto di partecipare alle attività promosse dall’Associazione ed hanno diritto di partecipazione alla vita associativa; hanno diritto di partecipare ad eventi, meeting, seminari, convegni, organizzati dall’Associazione o, per quanto possibile, a cui la medesima partecipasse ove organizzati da terzi, sia in presenza sia in remoto; hanno diritto di aderire e/o di accedere ai servizi associativi e/o convenzioni professionali con gli esperti che collaborano con l’Associazione per ricevere consulenze, pareri, consulti e/o assistenza professionale sulle tematiche oggetto della missione e delle attività dell’Associazione.

Tutto quanto sopra, salvo gli specifici servizi e/o attività riservati esclusivamente agli Enti soci e/o agli associati dei soci e/o agli esercenti professioni sanitarie, determinati dalla legge, dallo statuto e/o dal Consiglio Direttivo.

4.2 I soci hanno diritto di partecipazione alle assemblee, diritto di voto e diritto di elettorato attivo e passivo per la nomina degli e negli organi amministrativi e/o direttivi, di garanzia e di controllo dell’Associazione, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni.

4.3 I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto; in particolare detti soci hanno diritto di accesso, a proprie spese, ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione; il tutto previa richiesta da formularsi con congruo termine di preavviso al Consiglio Direttivo.

4.4 Il socio e anche il sostenitore e/o il terzo che svolgeranno attività di volontariato, in proprio o attraverso delega ai propri associati, non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed espressamente delegatagli per iscritto dal Consiglio Direttivo, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dai propri associati e/o da sostenitori non soci e/o di terzi.
L'Associazione può, tramite il Consiglio Direttivo, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto delle normative giuslavoristiche e in materia di sicurezza sul lavoro vigenti, in quanto applicabili.

4.5 Gli Enti soci e i loro amministratori e/o soci, ma anche i sostenitori e gli onorari hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti interni e di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione.

4.6 La qualifica di socio non è temporanea e si perde per recesso con dimissioni volontarie, esclusione, decesso e/o scioglimento o cessazione dell’attività.

4.7 Il recesso per dimissioni volontarie da socio deve essere presentato e notificato per iscritto al Consiglio Direttivo ed è efficace dalla data di ricezione e successiva cancellazione dal libro soci che verrà effettuata nei successivi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del recesso medesimo.

4.8 L’ esclusione è invece prevista per i gravi motivi previsti dalla legge e anche quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti interni, si renda moroso per oltre un trimestre nel pagamento delle quote annuali di esercizio e/o straordinarie oppure ponga in essere comportamenti che provochino e/o che possano provocare danni, anche potenziali, materiali, morali, patrimoniali e/o non patrimoniali, al patrimonio ed all’immagine dell’Associazione e/o dei propri Organi direttivi e di controllo; altresì l’esclusione è prevista quando il socio ponga in essere comportamenti illecitamente concorrenziali o in conflitto di interessi o in contrasto con gli scopi e le finalità dell’ Associazione o incorra in condanne penali passate in giudicato per reati gravi.

L’esclusione è comunque necessariamente deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri e con provvedimento sempre motivato, e poi comunicata senza indugio mediante lettera raccomandata A.R. e/o posta elettronica certificata mail al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’esclusione; il ricorso, notificato al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Garanti e Probiviri (se istituito) presso la sede dell’Associazione, verrà esaminato e deciso nella prima riunione ordinaria di quest’ultimo e in ogni caso dall’assemblea chiamata a deliberare per legge su questa materia, comunque entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla presentazione. Contro la predetta decisione collegiale, dell’Organo direttivo e/o successivamente in sede assembleare, è sempre ammesso ricorso al Collegio arbitrale competente, designato ai sensi del successivo art. 17.

4.9 La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà in ogni caso diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione, neanche ad esercizio annuale in corso.

4.10 Il decesso e/o lo scioglimento e/o comunque la cessazione dell’esistenza del socio e/o dell’Associazione e/o del sostenitore risolve il rapporto e non conferisce agli eredi e/o aventi causa alcun diritto nell’ambito associativo trattandosi di rapporto fondato sul principio dell’intuitus personae.

4.11 In generale, il comportamento interno del socio verso gli altri soci, verso i sostenitori e onorari, verso gli Organi dell’Associazione, ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di serietà e solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, dei regolamenti associativi e delle eventuali linee programmatiche emanate dal Consiglio Direttivo.

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Art. 5 - Gli organi sociali

5.1 Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Vicepresidente;
  5. il Tesoriere;
  6. il Segretario.

5.2 Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

  • il Collegio dei Revisori dei conti;
  • il Collegio dei Garanti, cui si attribuiscono anche funzioni di Probiviri (in mancanza le loro funzioni sono esercitate dall’Assemblea dei soci).

5.3 Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo specifici rimborsi spese o compensi in casi espressamente determinati dal Consiglio Direttivo.

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Art. 6 - L'Assemblea dei Soci

6.1 L’Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, come per legge, dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, tramite il suo Segretario, mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica e pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’associazione e/o affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative, avviso da recapitarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente medesimo, dal Vice presidente in caso di impedimento del Presidente, o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

Essa deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richieda per iscritto almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, il giorno, l’orario e la sede ove si tiene la riunione.

Le assemblee si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  • che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

6.2 L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale fuori Comune o dello scioglimento dell'associazione e negli altri casi previsti dalla legge. È ordinaria in tutti gli altri casi.

6.3 L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la totalità degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

  • a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
  • b) nomina e revoca, quando previsto, dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti e del Collegio dei Garanti e Probiviri nonché la conferma o meno dell’esclusione di un socio;
  • c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  • d) proposizione di iniziative conformi alle finalità ed agli scopi dell’Associazione, indicandone modalità e supporti organizzativi;
  • e) approvazione del bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
  • f) approvazione del programma annuale dell'Associazione, se presentato;
  • g) approvazione dei regolamenti interni;
  • h) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
  • i) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese sempre a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea ritenga opportuno, a maggioranza assoluta dei presenti, votare con voto segreto.

6.4 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e deve essere delegato per iscritto a partecipare all’assemblea dal rappresentante legale della propria associazione o da chi ne fa le veci.

Ogni socio come sopra rappresentato può, a propria volta, essere portatore di 1 (una) sola delega scritta controfirmata da altro socio delegante avente i poteri anche di rappresentanza legale per farlo, con allegato documento di riconoscimento del delegante.

Non sono valide le deleghe conferite a non soci e non è ammessa presenza in assemblea di non soci, salvi i casi previsti dalla legge e salva specifica autorizzazione dell’assemblea; è sempre consentita la partecipazione all’assemblea dei membri del Collegio dei Revisori e dei consulenti dell’Associazione.

6.5 Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario del Consiglio Direttivo, se presente, o se assente, da un socio partecipane all'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro dei verbali assembleari, conservato a cura del segretario nella sede legale o amministrativa o operativa dell'Associazione. Può essere disposta anche la registrazione audio dell’assemblea, ma solo per facilitare la trascrizione di conforme verbale redatto in forma riassuntiva.

Ogni socio ha diritto di consultare altresì i verbali delle sedute precedenti e chiederne una copia a proprie spese, previo congruo preavviso da notificarsi al Consiglio Direttivo.

6.6 Spetta invece alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

  • a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci (quorum costitutivo) e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti (quorum deliberativo);
  • b) scioglimento dell'associazione e devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo ad altra associazione non profit, con il quorum costitutivo di cui alla lettera a) e col voto favorevole della maggioranza dei presenti quale quorum deliberativo.

In caso di prima assemblea che non raggiungesse il predetto quorum costitutivo dei 2/3 dei soci presenti, in entrambi i casi sub a) e b), sarà legittima la convocazione di altra successiva assemblea che delibererà validamente, in presenza della maggioranza assoluta dei soci, a maggioranza assoluta dei presenti.

6.7 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti a cariche sociali, tutti i soci iscritti nel libro soci, muniti di delega scritta ove non siano rappresentanti legali delle associazioni associate a SIM, purché essi siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale e/o della eventuale quota straordinaria, se e quando deliberata, pagamento che deve obbligatoriamente essere eseguito, in caso di precedente morosità e sempre che non si tratti di socio già escluso, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’assemblea ordinaria e/o straordinaria in cui i soci dovrebbero esercitare il proprio diritto al voto.

Nelle deliberazioni del bilancio e/o rendiconto di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

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Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

7.1 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto esclusivamente da rappresentanti dei soci, e cioè da persone fisiche che siano amministratori degli Enti associati a SIM.

Il Consiglio, per la nomina nel quale verranno preventivamente formalmente presentate le candidature, è eletto dall'Assemblea, al netto del primo Direttivo eletto nell’Atto costitutivo o nella prima Assemblea costituente da parte dei soci fondatori; esso è composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri, deliberati dall’assemblea comunque sempre in numero dispari.

Esso resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti fino ad un massimo di tre mandati.

7.2 Ogni socio può esprimere al massimo un solo consigliere per garantire la eguale partecipazione di tutti i soci all’amministrazione di SIM.

Almeno due componenti su cinque (2/5), tre su sette (3/7), quattro su nove (4/9) o cinque su undici (5/11) dei componenti del Direttivo deve sempre essere eletta tra i soci fondatori (e cioè persone fisiche amministratori e/o soci degli Enti associati a SIM), salvo il caso in cui alcuni soci fondatori non facciano più parte dell’Associazione al momento dell’assemblea di nomina del Consiglio Direttivo, che si tiene normalmente ogni 3 (tre) anni, e si debba quindi ricorrere, anche per qualsiasi altra causa di impossibilità oggettiva, alla nomina di alcuni rappresentanti di soci ordinari in sostituzione dei predetti soci fondatori, riducendo così progressivamente e proporzionalmente la quota minima di amministratori sopra indicata facenti parte del Direttivo a seconda del numero dei suoi membri eletto di mandato in mandato.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più consiglieri decadano dall’incarico durante il mandato consiliare, rimanendo peraltro in carica la maggioranza assoluta dei consiglieri (in caso contrario si convocherà invece l’assemblea per la nomina della maggioranza dei consiglieri decaduti onde consentire al Consiglio Direttivo di completare il proprio mandato triennale) si procederà a cooptazione a cura del Consiglio Direttivo medesimo che provvederà a maggioranza assoluta. In entrambi i casi dovrà sempre essere garantita la quota minima sopra indicata (due componenti su cinque, tre su sette , quattro su nove o cinque su undici) di amministratori designata dai soci fondatori, salvo che questo sia impossibile per preventivo recesso o venir meno di alcuni soci fondatori o per qualsiasi altra causa.

7.3 La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente, in sua assenza e/o impedimento dal Vicepresidente o richiesta e/o automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso. Il Segretario provvede alle convocazioni da notificarsi almeno 3 (tre) giorni prima dell’adunanza a mezzo e-mail o sms o altra forma di comunicazione scritta decisa dal Consiglio Direttivo, ed alla redazione dell’ordine del giorno, su indicazioni del Presidente, del Vicepresidente o del terzo dei consiglieri.

I Direttivi si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  • che sia consentito al presidente della seduta di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'adunanza si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

7.4 Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti e il Segretario ne dà brevemente conto a verbale; esse devono poi essere trascritte a sua cura nel registro dei verbali del Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

7.5 Il Consiglio Direttivo:

  • a) elegge e/o designa le cariche al suo interno e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, sempre che non espressamente devoluti per legge o per statuto all’assemblea dei soci, e organizza e conferisce le deleghe di dipartimento e/o di area ai consiglieri o comunque le deleghe che si rendono opportune per lo svolgimento di determinate attività generali e/o particolari, attribuendo, se del caso, i relativi rimborsi spese documentati;
  • b) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
  • c) predispone bilancio o rendiconto di esercizio;
  • d) ammette i nuovi soci;
  • e) esclude i soci nei casi previsti dal presente statuto o dalla legge, salvo successivo ricorso del socio escluso al Collegio dei Probiviri (se istituito) e/o all’Assemblea ordinaria dei soci e/o al successivo procedimento arbitrale di cui all’art. 17;
  • f) determina la programmazione delle attività dell’Associazione, delibera su tutti gli altri aspetti della gestione sociale non riservati all’Assemblea dalle norme di legge o dal presente Statuto, ivi compresa la determinazione della quota annuale di adesione all’Associazione, in base alle necessità della medesima ed all’andamento della gestione sociale, e delle eventuali quote straordinarie, salvo in quest’ultimo caso successiva approvazione delle medesime da parte dell’assemblea ordinaria.

7.6 Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure, tutte elette nell’ambito del Consiglio Direttivo medesimo:

  1. il Presidente;
  2. il Vicepresidente;
  3. il Segretario;
  4. il Tesoriere, ove possibile (altrimenti il Segretario fungerà anche da Tesoriere).
    Sono previste deleghe di dipartimento, per area di competenza e/o per singoli incarichi che vengono decise in seno al Direttivo medesimo per un miglior riparto dei carichi di lavoro e delle responsabilità.

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Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza formale e processuale dell'Associazione, provvede e/o comunque dà disposizioni per la convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. Rappresenta l’Associazione in tutte le sedi istituzionali.

Resta in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto come tutti gli altri consiglieri fino ad un massimo di tre mandati.

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Art. 9 - Il Vicepresidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento in ogni sua attività.
Valga quanto sopra previsto, per nomina e durata in carica, per il Presidente.

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Art. 10 - Il Segretario e il Tesoriere

10.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni, le convocazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea ed i relativi ordini del giorno e cura che le comunicazioni siano spedite tramite la segreteria amministrativa, conserva i libri sociali, iscrive i nuovi soci e cancella gli esclusi dal libro soci, dà notizia e/o esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie tutte le mansioni delegate dal Presidente e/o dal Vice Presidente.

10.2 In mancanza di nomina di un Tesoriere, svolge anche le mansioni di Tesoriere, il quale conserva i libri contabili, tiene i rapporti con il consulente fiscale, controlla la situazione economico finanziaria dell’Associazione, sia di cassa che bancaria, ne riferisce in Consiglio, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali e di eventuali erogazioni liberali a favore dell’Associazione, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie tutte le mansioni delegate dal Presidente e/o dal Vice Presidente.

10.3 Valga per Segretario e Tesoriere quanto sopra previsto, per nomina e durata in carica, per il Presidente.

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Art. 11 – Il Collegio dei Revisori

11.1 Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea dei Soci fra associati o anche terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili.

Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente del Collegio dei Revisori.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall’incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell’intero Collegio.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo.

I Revisori hanno facoltà, se ritenuto opportuno, di partecipare, anche singolarmente e senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

L’attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito processo verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale deve essere riportata anche la relazione al bilancio annuale.

11.2 La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.

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Art. 12 - Il Collegio dei Garanti o Probiviri

12.1 Il Collegio dei Garanti o Collegio dei Probiviri, se nominato, è composto da tre membri nominati dall’Assemblea dei Soci tra persone di riconosciuto prestigio e indipendenza scelte tra i soci o anche non soci.

Il Collegio dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio è l’organo di garanzia statutaria, di rispetto delle leggi e regolamenti interni e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri, se richiesto, sulla loro corretta applicazione.

Dirime eventuali controversie insorte fra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra gli organi sociali.

12.2 Nei confronti delle valutazioni del Collegio di Garanti e/o comunque indipendentemente da esse è ammesso ricorso ad un arbitrato rituale ai sensi del successivo art. 17.

La previa valutazione espressa dal Collegio dei Garanti è in ogni caso condizione di procedibilità dell’eventuale successivo procedimento arbitrale.

12.3 La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.

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Art.13 - Comitati tecnici e tecnico scientifici - ufficio stampa - sito web

13.1 L’Associazione potrà costituire, con delibera del Consiglio Direttivo, uno o più Comitati tecnici e/o tecnico scientifici, composti da due o più membri, di cui verranno chiamati a far parte soci o consulenti in materia sanitaria e/o giuridica e non solo, anche non soci e anche non soci di associazioni associate a SIM, che abbiano specifiche competenze relativamente alle materie della cui trattazione si occuperà il singolo Comitato.

13.2 I predetti Comitati, il cui lavoro sarà organizzato da un coordinatore o referente o da altro ruolo nominato dal Consiglio Direttivo, svolgeranno funzioni operative, di ricerca e consultive, potranno emettere pareri, lavori, studi e pubblicazioni, sia internamente per coadiuvare l’attività del Consiglio Direttivo sia pubblicamente attraverso i vari canali di comunicazione e/o editoriali dell’Associazione sia a favore dei soci di SIM e dei loro associati ma anche di terzi; potranno anche prestare docenze nell’ambito dell’attività formativa dell’Associazione, garantire relazioni e partecipazioni congressuali, il tutto sempre previa verifica ed assenso del Consiglio Direttivo e/o del Consigliere delegato di area sui contenuti dei medesimi.

13.3 I membri designati a farne parte rimarranno in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo e in caso di impedimento o dimissioni potranno essere sostituiti sempre dal Consiglio Direttivo su proposta del loro coordinatore o altro ruolo indicato come referente.

13.4 L’Associazione potrà dotarsi di un ufficio stampa addetto alle comunicazioni alla stampa ed al pubblico. Il referente dell’ufficio verrà designato sempre dal Consiglio Direttivo tra soci o non soci che abbiamo specifiche competenze ed esperienza adeguata al ruolo. L’oggetto delle predette comunicazioni verrà comunque sempre concordato con il Consiglio Direttivo e/o con i Consiglieri delegati competenti per le materie oggetto della comunicazione.

L’Associazione potrà dotarsi di un sito web, di una landing page, di uno o più profili e/o pagine sui social network e si doterà di uno specifico domain name protetto dalle vigenti leggi.

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Art. 14 Fondo di dotazione iniziale e patrimonio – entrate istituzionali e entrate commerciali

14.1 Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito inizialmente dai versamenti effettuati dai fondatori.

14.2 Per lo svolgimento delle proprie attività e la realizzazione del proprio scopo, l’Associazione si avvale del proprio Patrimonio, che è composto da:

  • a) fondo di dotazione iniziale, costituito inizialmente dai versamenti effettuati dai fondatori;
  • b) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo, salvo contributi straordinari deliberati dal Direttivo e poi approvati o ratificati dall’assemblea in caso di particolari necessità dell’Associazione;
  • c) eredità, donazioni e legati ed altri atti di liberalità di soci e/o di terzi, persone fisiche o giuridiche;
  • d) beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo;
  • e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi e progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • f) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo;
  • l) entrate derivanti da contributi 5x1000, se di diritto spettanti all’Associazione e da attività di raccolta fondi svolta anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida vigenti;
  • m) entrate a qualsiasi titolo derivanti da tutte le altre attività esercitate previste dal presente Statuto.

14.3 Per quanto in particolare concerne le raccolte di fondi, l'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale ai sensi dell'art 7 del d. Lgs n. 117/2017, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

14.4 L’Associazione è tenuta, per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente, alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, altre liberalità, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi, della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

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Art. 15 - Rendiconto, bilancio e bilancio sociale di esercizio

15.1 L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dovrà essere redatto nel rispetto dell'art. 13 del CTS e andrà depositato presso il RUNTS nei termini previsti dalla legge.

In presenza delle condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 14 CTS, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

In presenza delle condizioni che ne rendano obbligatoria la redazione il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale tenendo conto tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'Ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale (VIS) delle attività svolte. Il bilancio sociale deve essere pubblicato nel sito internet dell'associazione e depositato presso il RUNTS entro i termini di deposito del bilancio di esercizio.

15.2 Fino all’iscrizione nel RUNTS, il rendiconto di esercizio dell’Associazione viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea dei Soci e può essere consultato da ogni associato che ne può estrarre copia a proprie spese. L'Assemblea ordinaria di approvazione del rendiconto economico di esercizio consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato e approvato entro e non oltre sei mesi dalla predetta data.

15.3 L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste. È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

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Art. 16 – Scioglimento

16.1 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati convocati in Assemblea straordinaria, salvo il caso previsto di prima convocazione assembleare che non raggiunga il predetto quorum costitutivo e di cui al superiore art.6.6.

16.2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

16.3 La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di altri Enti di Terzo Settore di finalità similari in conformità di quanto previsto dalle norme di legge vigenti.

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Art. 17 – Eventuali controversie e clausola compromissoria

17.1 Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo, quelle insorte o insorgente tra soci, tra consiglieri, tra Consiglio Direttivo e soci e/o altri Organi sociali, e tra Organi sociali, comprese quelle eventuali inerenti l’interpretazione dello Statuto e di sue singole clausole e dei regolamenti interni, non risolte internamente e precedentemente dal Collegio dei garanti e probiviri, ove esse siano di prevista competenza di quest’ultimo, e/o dall’assemblea quando questa sia chiamata a decidere come nel caso del socio escluso che presenti ricorso contro la propria esclusione) sono rimesse, previo rispetto della condizione di procedibilità e di giurisdizione, alla cognizione di un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati dalle parti in lite ed il terzo, in funzione di Presidente del collegio arbitrale, di comunque accordo tra gli arbitri così nominati ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui si trova la sede legale dell’Associazione.

Qualora le parti in lite siano più di due, la controversia sarà devoluta ad un Arbitro unico nominato d’accordo tra le parti e, in difetto, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui si trova la sede legale dell’Associazione.

L’Arbitro unico e il Presidente del collegio arbitrale dovranno essere scelti possibilmente tra docenti universitari in materie giuridiche.

In ogni caso, gli arbitri decideranno in via rituale e secondo diritto.

La sede dell’arbitrato è fissata nel Comune in cui l’Associazione ha la propria sede legale.

Si applicheranno al procedimento le disposizioni in materia di arbitrato rituale vigenti, di cui attualmente agli artt. 806 ss. Cod. proc. civ.

17.2 Fanno eccezione alla clausola compromissoria di cui sopra, solo quelle materie che, per espressa riserva di legge, non sono compromettibili in arbitri e rimangono di competenza dell’Autorità Giudiziaria.

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Art.18 - Informativa di contenuto sulla privacy agli associati ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e D. Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni

18.1 Il trattamento dei dati personali sarà improntato, come da normativa sopra indicata, su principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli associati.

18.2 Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni: i dati personali (nome, cognome e/o denominazione, telefono, indirizzo e-mail, indirizzo di residenza e/o sede legale, luogo e data di nascita, codice fiscale, estremi del documento di riconoscimento, etc.), sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche in persona dei loro rappresentanti legali, saranno forniti al momento della richiesta di adesione all’Associazione.

18.3 I dati personali forniti saranno oggetto:

a) in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari:

  • di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dall’Associazione;
  • di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Associazione che, tra l’altro, può comportare la diffusione dei dati personali nei bollettini sociali periodicamente pubblicati;
  • di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di iscrizione ad eventi degli eventuali Enti nazionali di affiliazione, anche derivanti da specifici accordi intervenuti con gli stessi;
  • di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell’Associazione stessa (ivi compresa l’emissione di ricevute, la produzione di certificazioni telematiche, la tenuta del libro degli associati etc.).

b) in relazione a necessità di profilazione e di comunicazione delle attività dell’Associazione:

  • di trattamento connesso alla necessità di comprendere, per il raggiungimento delle comuni finalità istituzionali statutarie, quali siano le attività più idonee per gli associati/tesserati/utenti/clienti;
  • di trattamento connesso alla necessità di proporre le attività più idonee agli associati/tesserati/utenti/clienti.

18.4 Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere l’attività dell’Associazione e di assolvere gli adempimenti previsti dallo presente Statuto.

Ove il soggetto che conferisce i dati sia un minore, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare e/o dai contitolari della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.

18.5 Il trattamento sarà effettuato, sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

18.6 I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e, nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, nel termine prescrizionale decennale di legge ai sensi dell’art. 2220 del Codice Civile.

18.7 L’associato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

  • di accesso ai dati personali;
  • di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, nei casi in cui ciò non vada in conflitto con altre disposizioni di legge;
  • di opporsi al trattamento;
  • di opporsi alla portabilità dei dati;
  • di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non vada in conflitto con altre disposizioni di legge: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
  • di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante posta certificata e/o lettera raccomandata all’indirizzo di posta certificata e/o alla sede legale dell’Associazione.

18.8 Il Titolare del trattamento dati è l’Associazione Società Italiana di Medicina (in breve SIM), con sede legale in Bologna, alla via Dante n.34, CAP 40125.

Il Responsabile del Trattamento, nella persona del Presidente dell’Associazione, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui al GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo della sede legale dell’Associazione sopra indicato.

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Art. 19. Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge e le norme del CTS che si intendono integralmente richiamate.